RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA 

Incentivi

FORME DI INCENTIVAZIONE

Questa categoria comprende misure premianti, finalizzate a stimolare e incoraggiare attività, comportamenti e investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Gli interventi di riqualificazione hanno diritto a diverse tipologie di agevolazioni accessibili in funzione della tecnologia installata

AGEVOLAZIONE FISCALE del 65%

Finanziaria 2007 (legge 296/2006)

In cosa consiste l’agevolazione?

E’ prevista una detrazione fiscale per cui viene restituito dallo Stato Italiano il 65% di tale spesa, in 10 rate annuali, sotto forma di “sconto” sulla imposta IRPEF per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti effettuati fino al 31/12/2013 Tra gli interventi ci sono ad esempio

  • l’installazione di caldaie a condensazione con valvole termostatiche,
  • l’installazione di solare termico,
  • la realizzazione di cappotti termici,
  • la sostituzione di infissi.

Non è cumulabile con altri incentivi sullo stesso intervento.

CHI PUÒ USUFRUIRNE? Possono beneficiarne coloro che sostengono le spese dell’intervento, siano essi persone fisiche, esercenti arti e professioni, contribuenti con reddito d’impresa, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Le agevolazioni sono valide solo se relative ad edifici esistenti e che non siano bene commerciale.

Quali sono i limiti di importo?

Gli importi massimi detraibili dalle imposte variano a seconda del tipo di intervento, ma permettono comunque di usufruire del beneficio anche per grandi interventi, soprattutto nel caso di interventi su condomini, dove il limite di spesa detraibile è da intendersi per ogni unità immobiliare, o condomino. Il limite di tempo è il 31 dicembre 2013, 2014 per i condomini per cui si può beneficiarne se l’intervento ed il suo completo pagamento siano conclusi entro tale data.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 50%

L.27/12/97 n.449 dal 1998 Dal 26 giugno 2012 – data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo D.L. 22/06/12 n.83 – fino al 31 dicembre 2013 è prevista la possibilità di realizzare interventi e beneficiare della detrazione del 50%. Dal 1° gennaio 2014 si tornerà invece alla detrazione del 36% e al tetto di spesa di 48.000 €.

Si applica alle ristrutturazioni edilizie e riguardano anche interventi volti a conseguire risparmi energetici. con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili e anche nell’ipotesi in cui non siano realizzate opere edilizie, a patto che il proprietario acquisisca la documentazione idonea a provare i risparmi in applicazione della normativa vigente. La detrazione tuttavia non è cumulabile con la detrazione Irpef per il risparmio energetico.

in cosa consiste l’agevolazione?

E’ prevista una detrazione fiscale per cui viene restituito dallo Stato I il 50% della spesa sostenuta, in 10 rate annuali, sotto forma di “sconto” sull’ imposta IRPEF.

CHI PUÒ USUFRUIRNE?

Possono beneficiarne le persone fisiche che sostengono le spese dell’intervento (proprietario, usufruttuario, affittuario o il comodatario dell’immobile oggetto dell’intervento)

quali sono i limiti d’importo?

Sono detraibili le spese, relative ad interventi che ricadono nella casistica prevista, non superiori a 96.000 €, per ogni singola abitazione.

Agenzia delle Entrate: Cosa Devi Fare per Richiedere Agevolazioni

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

IVA AGEVOLATA

Gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, usufruiscono dell’iva agevolata del 10%, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia -previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) -entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti su immobili residenziali, anche ai fini del risparmio energetico, godono del regime fiscale agevolato che prevede l’applicazione dell’aliquota iva ridotta al 10%. (La legge finanziaria 2010 -Legge n.191/2009-all’art.2 comma 11 ha reso a regime l’applicabilità dell’iva agevolata.)

L’iva agevolata al 10% rappresenta, inoltre, il regime naturale per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

CONTO ENERGIA TERMICO

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, Il DM 28/12/12 in vigore dal 3 gennaio 2013 prevede una agevolazione che incentiva

  1. gli interventi di incremento dell’efficienza energetica effettuati dalle amministrazioni pubbliche
  2. e gli “interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza” effettuati da amministrazioni pubbliche e soggetti privati (persone fisiche, condomini, imprenditori individuali)

Quali sono gli interventi incentivati PER I SOGGETTI PRIVATI?

Gli interventi che garantiscono l’accesso al Conto termico devono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. In caso di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi.

Nello specifico sono previsti -sostituzione di impianti a biomassa esistenti con impianti a biomassa nuovi -sostituzione di impianti a gasolio esistenti con impianti a biomassa -la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 kW; -la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 kW; -l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri; -la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Per accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime

in cosa consiste il contributo?

Non si tratta di una detrazione, ma di un contributo versato direttamente sul conto corrente del soggetto responsabile dell'intervento. l’importo e la durata del contributo variano a seconda del tipo d’intervento e del soggetto richiedente (pubblico o privato)

Incentivo ha la durata di 5 anni per :

  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 KW e inferiore o uguale 500KW;
  • Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 mq e inferiore o uguale a 700 mq
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatore di calore a biomasse con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kw e inferiore o guale a 500 kw

L’incentivo ha la durata di 2 anni per:

  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a i 35 KW;
  • Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 mq
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatore di calore a biomasse con potenza termica nominale al inferiore o uguale a i 35 KW;
  • Sostituzione di scaldaacqua elettrici con scalda-acqua a pompa di calore.

Circa il calcolo esatto dell’importo dell’incentivo, essendo alquanto articolato, si può consultare il DM 28/12/12 Allegato II, tabella 4-5-13 Ad esempio per gli impianti solari al di sotto dei 50 metri qu il contributo è di 170 euro a mq di superficie di collettori per 2 anni L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali.

Documentazione da presentare per accedere agli incentivi

Il soggetto che effettua l’intervento deve presentare domanda al GSE entro 60 giorni dalla data di ultimazione lavori. Devono inoltre essere fornite altre documentazioni:

• Attestazione di certificazione energetica D.Lgs 192/20005/diagnosi

energetica(ove prevista) Per accedere al contributo, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime e deve essere effettuata una diagnosi energetica preventiva sull’immobile oggetto dell’intervento che riporti la valutazione dei costi e benefici sia in termini economici che in termini energetici degli interventi oggetto dell’incentivo , ed una successiva certificazione energetica che attesti il risparmio ottenuto, riportando la prestazione e la classe energetica raggiunta dopo aver effettuato l’intervento.

  • Asseverazione di un tecnico abilitato
  • Schede tecniche delle apparecchiature
  • Fatture delle spese e relativi bonifici
  • Dichiarazione di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi
  • Dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore
  • Certificato del produttore attestante il rispetto dei dei livelli emissivi in atmosferA(dove previsto
certificato per il corretto smaltimento degli impianti sostituiti(dove previsto)

QUALI SONO I LIMITI di importo?

Esiste un tetto massimo di importo destinato all’incentivo fissato al raggiungimento del tetto di spesa cumulata annua di 700 milioni di euro di interventi realizzati dai privati.

Conto Termico


 

CONTO ENERGIA

Incentivo per il fotovoltaico

Informiamo che l'Autorità per l'energia, con la delibera 250/2013/R/efr, ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della soglia di 6,7 miliardi di euro del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici.

Il provvedimento è stato approvato a seguito della comunicazione da parte del GSE all'Autorità del raggiungimento della soglia come previsto dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 1 sul cosiddetto 'V Conto energia'. Sempre secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, la scadenza del V Conto energia è da indicarsi nel 30esimo giorno solare dal raggiungimento della soglia: di conseguenza la data ultima è il 6 luglio 2013.

La delibera 250/2013/R/efr, sarà trasmessa ai Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al GSE.

L'art. 1 comma 5 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede che lo stesso decreto in ogni caso non trovi più applicazione decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno; e che la data di raggiungimento di tale valore sia comunicata dall'Autorità con propria deliberazione, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

Riportiamo il link al sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

Incentivi al Fotovoltaico

Per il fotovoltaico rimangono le agevolazioni relative:

Funzionamento dello scambio sul posto SSP

Le normative non impongono alcun obbligo di partecipare agli incentivi statali sui nuovi impianti fotovoltaici. Dunque, se si vuole installare un impianto senza attivare tutte le pratiche per la tariffa incentivante si apre un’opportunità differente di risparmio e di remunerazione: infatti rinunciando al GSE possibile ottenere l’applicazione dello scambio sul posto e portare la spesa dell’impianto in detrazione IRPEF fino al 50% del suo valore, in dieci anni (36% dopo il 31/12/2013) da distribuire in 10 anni

L’applicazione dello scambio sul posto NON E’ CUMULABILE con gli incentivi GSE. Il sistema è molto semplice: vengono sommati tutti i kilowatt prodotti e sottratti i kilowatt consumati in un certo periodo (bimestre). Se il risultato produce kilowatt in eccesso, questi vengono acquistati dal gestore elettrico al prezzo di mercato. Se invece il risultato negativo, ovvero la produzione dell’impianto stata inferiore ai consumi, il gestore fattura all’utente li kilowatt consumati che eccedono la produzione dell’impianto. Il vantaggio di questo semplice sistema di contabilizzazione della produzione e dei consumi sta nel fatto che, a differenza della tariffa incentivante che resta fissa per tutti i vent’anni di erogazione, con lo scambio sul posto il prezzo pagato dal gestore per l’energia in eccesso segue l’andamento del prezzo dell’energia sul mercato. Poiché gli aumenti del costo dell’energia sono costanti e piuttosto elevati, risulta chiaro che l’utente che ha la possibilità di installare un impianto più potente rispetto al suo fabbisogno dovrebbe scegliere la strada dello scambio sul posto. Entro pochi anni, infatti, il costo del kilowatt arriverà a superare il valore riconosciuto con le tariffe incentivanti, generando un maggior utile per l’investitore.

Scambio sul Posto

Ritiro dedicato RID (vendita indiretta di energia)

In alternativa allo Scambio sul posto ed al V conto energia, l’Energia può essere venduta direttamente al GSE, che fa da intermediario e garante dell’acquisto dell’energia immessa in rete per poi rivenderla al gestore nazionale. Il titolare dell’impianto fotovoltaico in regime di ritiro dedicato può, da un lato, beneficiare dell’autoconsumo istantaneo e, dall’altro lato, vendere alla rete con prezzi minimi garantiti tutta l’energia non istantaneamente autoconsumata e immessa nella rete elettrica nazionale. I prezzi minimi garantiti è il prezzo di vendita (minimo e garantito, appunto), fissato dall’Autorità, con il quale i titolari degli impianti fotovoltaici vendono l’energia prodotta al Gse ed alla rete elettrica nazionale.

Cosa vuol dire che i prezzi sono “minimi e garantiti? Vuol dire che se i prezzi di mercato sono maggiori dei prezzi minimi garantiti definiti dalla delibera, vengono riconosciuti i prezzi di mercato. Le tariffe minime garantite sono delle soglie minime al di sotto delle quali non può andare il prezzo dell’energia venduta a Gse col ritiro dedicato. E’ questo principio del “minimo e garantito” che costituisce il vero vantaggio del ritiro dedicato rispetto alla vendita diretta dell’energia sul libero mercato. In effetti i prezzi di mercato, che sono prezzi di fatto del tutto “svincolati”, sono sottoposti a continue fluttuazioni e soggetti ad un certo margine di imprevedibilità e incertezza. Con Delibera dell’Aeeg sono definiti annualmente i prezzi di ritiro (da parte di Gse) dell’energia prodotta degli impianti fotovoltaici ed immessa in rete. Il prezzo minimo garantito di vendita è definito non solo per il fotovoltaico ma anche per gli impianti a biogas, a biomasse, eolici, idrici, geotermici, ecc… Dal 1°g ennaio 2012 le tariffe minime garantite sono differenziate per tipo di fonte rinnovabile dalla quale è prodotta l’energia venduta al Gse. Per il 2013 i prezzi minimi garantiti del ritiro dedicato per il fotovoltaico sono definiti applicando un incremento, rispetto all’anno 2012, pari al tasso di variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2011 ed il 2012. L’incremento del prezzo per il 2013 è del 3% ed anche quest’anno i prezzi sono differenziati per scaglioni di immissione in rete e sono riconosciuti per gli impianti fino ad 1 Megawatt di potenza.

  • fino a 3.750 Kwh: 105,80 €/Mwh immesso in rete
  • da 3.750 a 25.000 Kwh: 95,20 €/Mwh
  • da 25.000 a 2.000.000 Kwh: 80,60 €/Mwh

Ritiro Dedicato


 

INCENTIVI DM 6 LUGLIO 2012

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.

Il Decreto stabilisce che gli incentivi siano riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto. L'energia elettrica autoconsumata non ha pertanto accesso agli incentivi.

Il Decreto prevede due distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto:

A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 1 MW, determinata dalla somma tra una tariffa incentivante base – il cui valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza nell'Allegato 1 del Decreto -e l’ammontare di eventuali premi (es. cogenerazione ad alto rendimento, riduzione emissioni, etc.).

B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base – a cui vanno sommati eventuali premi a cui ha diritto l’impianto -e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). L’energia prodotta dagli impianti che accedono all’incentivo (I) resta nella disponibilità del produttore.

Si ricorda che l’accesso agli incentivi stabiliti dal DM 6 luglio 2012 è alternativo ai meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.

Al di fuori del meccanismo dei registri (Titolo II) e delle aste (Titolo III), accedono direttamente all’incentivo (art. 4, comma 3) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW (questa soglia è elevata a 250 kW per impianti che rientrano in una casistica definita dal DM); gli impianti alimentati a biomassa (prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW.

Gli impianti per tutte le tipologie di fonte rinnovabile con potenza al di sopra dei 5 MW potranno accedere alla tariffa incentivante mediante una procedura competitiva di asta al ribasso, fatta eccezione per l’idroelettrico per cui è stato fissato un valore di 10 MW e il geotermoelettrico con 20 MW (art. 12). La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Tra le novità relative alle aste il fatto che le garanzie dovranno essere presentate al momento dell’iscrizione alla gara (art. 13). Sempre sulle aste è stata accolta la richiesta di una maggiore semplificazione delle procedure (artt. 13 e 15). Per il periodo 2013-2015 sono stati fissati i contingenti di potenza da mettere ad asta (vedi art. 12, comma 4). Per esempio per l’eolico onshore 500 MW per ciascuno dei 3 anni, per le biomasse appena 120 MW per il solo 2013.

Gli altri impianti che non accedono direttamente agli incentivi e non sono soggetti alla procedura d’asta richiedono la tariffa incentivante previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza. A tal proposito si vedano i contingenti (art. 9, comma 4) che sono stati leggermente aumentati rispetto alla bozza precedente, anche se restano piuttosto bassi. Anche qui, accolta qualche richiesta di snellimento nelle procedure di accesso ai registri.

Per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è indicato dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella tabella è decurtato del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

I soggetti che richiedono l’accesso ai meccanismi di incentivazione dovranno corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo è pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 €, più una quota variabile sulla base della potenza dell’impianto. In generale queste spese sono state ridotte sensibilmente rispetto alla precedente bozza. Sono state inoltre modificate le disposizioni sui pagamenti dei CV per il 2011. Questi avverranno in due tranche: il 50% entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto e il 50% entro dicembre 2012 (art. 20 -Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015).

Incentivo per L’EOLICO